Pubblicato il D. Lgs 231/2017 di adeguamento alla normativa UE delle norme su etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti con le indicazioni sui cibi non preimballati e informazioni sugli allergeni con le relative sanzioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio u.s. il Decreto Legislativo n° 231/2017 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e le corrette informazioni ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia sanzionatoria. Il Decreto entrerà in vigore dal 9 maggio 2018.
Il nuovo D. Lgs 231/2017 prevede espressamente un periodo transitorio relativo all’effettiva applicabilità della disciplina sanzionatoria e pertanto gli operatori potranno commercializzare sino ad esaurimento delle scorte tutti gli alimenti già immessi sul mercato.
Per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura degli alimenti, l’art. 17 D. Lgs 231/17 disciplina l’indicazione che consente di identificare per ogni prodotto il ‘lotto o partita’ cui appartenga la derrata stessa. In altre parole gli alimenti non possono esser posti in vendita qualora non riportino in etichetta l’indicazione indelebile del lotto di appartenenza, determinato ed apposto come è noto sotto la propria responsabilità dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore stabilito nell’UE. L’indicazione figurerà sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta qualora si tratti di alimenti preimballati, mentre per i cibi non preimballati verrà apposta sull’imballaggio o sul recipiente.
La sanzione in caso di omessa indicazione del lotto o partita va da € 3.000 a € 24.000, mentre l’adempimento con modalità differenti da quelle descritte implicherà l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 8.000.
L’indicazione del lotto o partita non è necessaria nel caso in cui il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; per i gelati monodose, venduti tal quali; in alcuni casi, per i prodotti agricoli, all’uscita dall’Azienda agricola e venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio.
Nei casi di vendita di alimenti tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, il D. Lgs 231/17 prescrive che su tali apparecchi per ogni prodotto siano indicati in lingua italiana ed in modo leggibile la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti ed ogni eventuale allergene contenuto nell’alimento stesso. In questo caso la sanzione prevista va da € 1.000 a € 8.000, mentre qualora sui distributori sia omessa l’indicazione delle sostanze suscettibili di causare allergie od intolleranze troverà applicazione una sanzione da € 5.000 a € 40.000.
Per quanto riguarda infine la vendita di prodotti non preimballati, è stabilito che un apposito cartello agevolmente visibile sia applicato ai recipienti contenenti:

  • Gli alimenti offerti al consumatore od alle collettività senza preimballaggio
  • I cibi imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore
  • I prodotti preimballati ai fini della vendita diretta

Il cartello dovrà riportare le seguenti indicazioni minime: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento; le modalita’ di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili; la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; la percentuale di glassatura, per i prodotti congelati glassati.
Ulteriori  chiarimenti sono richiesti per quanto concerne le procedure di indicazioni per gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, ivi incluse le preparazioni alimentari.
Per tali alimenti non preimballati, l’elenco degli ingredienti potrà essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su un apposito registro o su un altro sistema equivalente (ancorché digitale) da tenere bene in vista a disposizione del consumatore potenziale acquirente in prossimità dei banchi espositivi.
Altri chiarimenti sono necessari per bevande vendute tramite spillatura.
Per tali bibite, il cartello visibile e con caratteri leggibili potrò essere applicato, anziché ad eventuali recipienti, direttamente sul relativo impianto oppure a fianco del medesimo.
Le acque idonee al consumo umano non preimballate dovranno riportare la specifica che è stata aggiunta anidride carbonica.
Per i prodotti dolciari e da forno preconfezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa dovranno riportare le predette indicazioni minime obbligatorie sul solo cartello o sul solo recipiente, purché risultino agevolmente visibili e leggibili dall’acquirente. Sui dolci e prodotti da forno, nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore e alle collettività, dovranno essere riportati la denominazione, l’elenco degli ingredienti ed ogni eventuale allergene ivi contenuto con le medesime modalità e deroghe sopra descritte previste per i prodotti preimballati.
Si ribadisce altresì l’obbligatorietà dell’indicazione degli allergeni o di sostanze suscettibili di provocare intolleranze per ciascun prodotto in caso di alimenti non preimballati o non considerati unità di vendita, serviti dalle c.d. collettività, si reputa tale come è noto qualsiasi struttura, incluso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile – v. ristoranti, mense, scuole, ospedali ed aziende di ristorazione comprese pizze a taglio e gastronomie – ove nell’ambito di un’attività imprenditoriale siano preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.
Tale indicazione di allergeni dovrà essere fornita dall’esercizio prima che l’alimento sia servito al consumatore finale e dovrà altresì essere apposta sul menù o sul registro o su apposito cartello od altro sistema equivalente – anche digitale – da tenere ben visibile alla clientela.
Le disposizioni di cui sopra sono sanzionate con multe da € 1.000 a € 8.000, mentre qualora la violazione riguardi l’indicazione delle sostanze suscettibili di causare allergie od intolleranze nei cibi non preimballati troverà applicazione una sanzione: da € 3.000 a € 24.000 (in caso di omissione); da € 1.000 a € 8.000 (in caso di modalità contra legem); da € 500 a € 1.000 (in caso di difformità meramente formale).

Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi presso l’Ufficio Commerciale della scrivente al numero 0574/40291