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PACE FISCALE

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Entro il 30.04.2019 si puo’ presentare l’istanza per aderire al Saldo e Stralcio delle cartelle Agenzia Entrate Riscossione e Rottamazione Ter.

Contattate il  nostro ufficio Tributario  per maggiori informazioni e per avere una consulenza in merito.



SALDO E STRALCIO CARTELLE

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli fino a euro 1.000 che verranno stralciati in automatico, riconducibili a cartelle esattoriali per carichi affidati all’Agente alla riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi ma anche di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’inps (in questo caso esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento) possono essere estinti dai debitori che hanno una comprovata situazione di difficoltà economica comprovata dal modello ISEE.

Il reddito ISEE deve essere comunque inferiore a euro 20.000 e si può versare a saldo e stralcio:

  • Con ISEE inferiore a 8.500 si versa il 16 % delle somme corrispondenti al capitale e gli interessi
  • Con ISEE da euro 8.501 fino a euro 12.500 il 20% “                               “ “              “
  • Con ISEE da euro 12.501 fino a euro 20.000 il 35%               ” “                              “

Oltre al versamento dell’Aggio e del rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

Per accedere occorre presentare istanza entro il 30.04.19 e i pagamenti possono essere eseguiti con queste modalità:

  • Unica soluzione entro il 30.11 oppure il 35% del dovuto
  • 20% entro il 31.03.20
  • 15% entro il 31.07.20
  • 15% entro il 31.03.21
  • 15% entro il 31.07.21

DEFINIZIONE LITI PENDENTI:

Si possono definire le liti pendenti in commissione tributaria versando:

  • Il 40% del valore della controversia in caso soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado
  • Il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
  • In tutti gli altri casi la controversia può essere definita versando l’intero importo della controversia o il 90% in caso di ricorso di I grado in pendenza di giudizio

ROTTAMAZIONE TER

Con la rottamazione Ter possono essere “rottamate” le cartelle esattoriali per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 pagando le imposte dovute maggiorate degli interessi originari e degli aggi dovuti al concessionario alla riscossione abbattendo completamente le sanzioni e gli interessi moratori.

Le regole sono le stesse delle rottamazioni precedenti ma cambiano i termini di pagamento prevedendo una rateizzazione più lunga.

Anche coloro che hanno aderito alla rottamazione bis possono usufruire delle nuove scadenze previste, in particolare:

  • Chi ha aderito alla ROTTAMAZIONE BIS per le rate residue può:
  • Pagare in un’unica soluzione le rate residue al 31.07.19
  • In 10 rate di pari importo alle scadenze 31.07 e 30.11 di ogni anno
  • Chi aderisce per la prima volta alla ROTTAMAZIONE TER può pagare:
  • Il 10% entro il 31.07.19
  • 10% entro il 30.11.19
  • Il restante 80% suddiviso in 16 rate alle scadenze 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 di ogni anno
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