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LEGGE DI BILANCIO 2019 L.145/2018 e DL 119/2018: Novità in pillola dei Principali Aspetti Fiscali

DEDUZIONE IMU CAPANNONI   
La deducibilità dell’ IMU su immobili strumentali da Irpef e Ires passa dal 20% al 40%.
DEDUCIBILITA’ INTERESSI SU MUTUI per IMMOBILIARI DI GESTIONE
Ripristinata la deducibilità integrale degli interessi su mutui ipotecari per le immobiliari di gestione.
PERDITE
Dal 2018 per tutti i soggetti IRPEF ad eccezione dei lavoratori autonomi (che continueranno la compensazione orizzontale)  indipendentemente dal regime contabile adottato c’è il riporto ILLIMITATO delle perdite negli esercizi successivi nel limite del 80% del reddito della stessa natura ove trova capienza.
Solo per i soggetti in contabilità semplificata e limitatamente alle perdite realizzate nei periodi 2017 2018 2019 ci sono delle regole in deroga al principio generale.
MINI IRES
A partire dall’anno 2019 IRES ridotta al 15% e l’irpef ridotta di 9 punti %  per le persone fisiche  per la quota di utili accantonati a riserva reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione
L’importo sul quale applicare l’Ires ridotta è dato dal minor importo tra l’utile accantonato a riserva e la sommatoria degli investimenti in beni strumentali nuovi e il costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.
IPERAMMORTAMENTO
Viene prorogato e rimodulato l’iperammortamento portandolo al 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
ESTROMISSIONE IMMOBILI
Viene riaperta l’estromissione degli immobili strumentali per le imprese individuali versando una sostitutiva del 8%.
EDICOLE
Credito d’imposta entro il massimo di € 2.000 parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP E TARI per il 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di riviste e periodici.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Possibilità di rivalutare i beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.17 versando un imposta sostituitiva del 16% per quelli ammortizzabili e del 12% per i non ammortizzabili.
ABROGAZIONE IRI
Abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa.
ABROGAZIONE ACE
Abrogato l’ Ace.
ELIMINAZIONE DEDUZIONE IRAP
Eliminata deduzione  IRAP del 10% per le imprese senza dipendenti.
CEDOLARE SECCA NEGOZI
I locali commerciali C1 fino a 600 mq escluse le pertinenze possono optare per la cedolare secca al 21% per i contratti di locazione stipulati nel 2019.
L’opzione non può essere esercitata   per quei contratti che alla data del 15.10.18 non risultano scaduti o interrotti prima della propria scadenza naturale.
RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS, MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E BONUS VERDE
Prorogate anche per il 2019 le detrazioni fiscali in formato maxi per gli interventi di efficienza energetica (50-65-70-75-80-85%), di recupero edilizio (50%)  e per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%) e bonus verde (36% max 5.000).
RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE
Rivalutazioni con sostitutiva del 10% di terreni e quote non qualificate e 11% per le qualificate possedute al 01.01.19.
ESTESA RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE IMU E TASI PER IMMOBILI IN COMODATO
Estesa riduzione 50% base imponibile imu e tasi per immobili concessi in comodato d’uso al coniuge in presenza di figli minori in caso di morte del comodatario.
ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO (FLAT TAX AL 15%)
Il regime forfettario con aliquota del 15% viene esteso alle partite iva con ricavi o compensi fino a 65mila euro.
Gli ulteriori requisiti di accesso prima previsti relativi alle spese per l’impiego di lavoratori dipendenti e dei beni strumentali oltre che lavoro dipendente superiore a euro 30.000  sono stati eliminati.
E’ tuttavia prevista l’esclusione dal regime in esame per coloro che:
– Hanno una partecipazione in una società di persone o associazione o in un impresa familiare
– Hanno lavorato nei due anni precedenti come dipendenti dell’azienda per il quale fatturano più del 50% dei ricavi
– Hanno partecipazioni in SRL (non partecipazione minoritaria in società per il quale non si esercita controllo diretto o indiretto)  con attività riconducibile a quella per il quale fatturano nel regime forfettario.
Si ricorda che i requisiti di accesso (ovvero i ricavi) devono essere riferibili all’anno precedente mentre per le cause di esclusione si fa riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.
Si attendono chiarimenti Agenzia Entrate per meglio identificare le casistiche di esclusione che in alcuni casi sono soggette a interpretazioni.

 

FLAT TAX AL 20% DAL 2020
Dal 2020 le persone fisiche potranno accedere ad una flat tax al 20% se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra  65.001 a 100.000 euro.
La nuova imposta sostitutiva potrà essere applicata in maniera opzionale  al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Questi soggetti, a differenza dei forfettari, sono tenuti all’obbligo della fatturazione elettronica.

 

OPERATORI SANITARI ESONERO 2019 FATTURA ELETTRONICA
Per il 2019 i soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni relative ai dati da trasmettere.

 

SALDO E STRALCIO CARTELLE
I debiti delle persone fisiche,  diversi da quelli  fino a euro 1.000 che  verranno stralciati in automatico,  riconducibili a cartelle esattoriali per carichi affidati all’Agente alla riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017  derivanti da omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi ma anche di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’inps (in questo caso esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento) possono essere estinti dai debitori che hanno una comprovata situazione di difficoltà economica comprovata dal modello ISEE.
Il reddito ISEE deve essere comunque inferiore a euro 20.000 e si può versare a saldo e stralcio:
– Con ISEE inferiore a 8.500 si versa il 16 %  delle somme corrispondenti al capitale e gli interessi
– Con ISEE da euro 8.501 fino a euro 12.500 il 20% “                       “        “    “
– Con ISEE da euro 12.501 fino a euro 20.000 il 35%        ”        “        “
Oltre al versamento dell’Aggio  e del rimborso spese per procedure esecutive e notifica.
Per accedere occorre presentare istanza entro il 30.04.19 e i pagamenti possono essere eseguiti con queste modalità:
– Unica soluzione entro il 30.11 oppure il 35% del dovuto
– 20% entro il 31.03.20
– 15% entro il 31.07.20
– 15% entro il 31.03.21
– 15% entro il 31.07.21

 

DEFINIZIONE LITI PENDENTI:
Si possono definire le liti pendenti in commissione tributaria versando:

– Il 40%  del valore della controversia in caso soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado
– Il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
– In tutti gli altri casi la controversia può essere definita versando l’intero importo della controversia o il 90% in caso di ricorso di I grado in pendenza di giudizio.

 

ROTTAMAZIONE TER
Con la rottamazione Ter possono essere “rottamate” le cartelle esattoriali per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 pagando le imposte dovute maggiorate degli interessi originari e degli aggi  dovuti al concessionario alla riscossione abbattendo completamente le sanzioni e gli interessi moratori.
Le regole sono le stesse delle rottamazioni precedenti ma cambiano i termini di pagamento prevedendo una rateizzazione più lunga.
Anche coloro che hanno aderito alla rottamazione bis possono usufruire delle nuove scadenze previste, in particolare:

1) Chi ha aderito alla ROTTAMAZIONE BIS per le rate residue può:
– Pagare in un’unica soluzione le rate residue al 31.07.19
– In 10 rate di pari importo alle scadenze 31.07  e 30.11 di ogni anno
2) Chi aderisce per la prima volta alla ROTTAMAZIONE TER può pagare:
– Il 10% entro il 31.07.19
– 10% entro il 30.11.19
– Il restante 80% suddiviso in 16 rate alle scadenze 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 di ogni anno.

 

SANATORIA ERRORI FORMALI
La versione definitiva del DL 119/2018 prevede una sanatoria degli errori formali e la regolarizzazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Irregolarità formali: sanatoria riguardante la correzione di errori commessi fino al 24.10.18 non incidenti nella determinazione del tributo e/o del suo pagamento.
L’operazione si perfeziona con il pagamento di un imposta fissa di euro 200 per ogni annualità oggetto di sanatoria e la rimozione dell’irregolarità riscontrata con modalità da definire da successivo provvedimento.

 

CREDITO IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA
Il credito d’imposta per acquisto o aggiornamento registratori per invio telematico corrispettivi spetta al soggetto obbligo alla trasmissione e non al fornitore (cambiamento rispetto al Decreto precedente)

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