fatturazione-elettronica

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 04.04.2018 ha chiarito quali siano i mezzi di pagamento e cosa si intenda per pagamento elettronico ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo per i soggetti passivi d’imposta che acquistano carburante per autotrazione, operando un allineamento in iva amministrativa della norma.

Confesercenti, tramite la FAIB,  ribadisce che la questione della fatturazione elettronica, va connessa con la disciplina tecnica del credito d’imposta a favore dei gestori carburanti di cui mancano ancora i dettagli operativi richiesti dalla categoria.

Allo stato attuale, continuano a mancare:

1) le precisazioni normative dell’estensione del credito di imposta a tutte le forme di pagamento elettroniche;

2) le indicazioni dell’introduzione di un tetto alle commissioni bancarie per evitare che le banche vanifichino il risultato legislativo.

Non vi sono poi tracce né delle indicazioni per la generazione automatica della e-fattura, che pure il Mef in sede di confronto ha anticipato essere a carico dei provider dei pagamenti, né di un periodo di vigenza di doppio regime: elettronico e cartaceo.

Il provvedimento emanato  dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, come già detto, quali mezzi di pagamento si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni di cui sopra ed altri particolari relativi alla corretta applicazione della norma rispetto all’emissione della fattura elettronica, anche differita rispetto ai singoli rifornimenti, purché effettuati con mezzi tracciati, come ad esempio le carte petrolifere aziendali o i buoni elettronici con la possibilità di emettere una unica fattura elettronica a fine mese, riepilogativa di tutti i rifornimenti fatti con il parco automezzi del cliente.

Viene inoltre chiarito  che si considerano idonei i pagamenti effettuati tramite:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non,  nonché i vaglia cambiari e postali;

b) quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

– addebito diretto;

– bonifico bancario o postale;

– bollettino postale;

– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.”

Nel provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate dove vengono individuate le forme di pagamento ritenute idonee viene precisato che le stesse, nel rispetto di tale previsione normativa, troveranno applicazione anche se, “ sulla scorta di specifici accordi”, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

In attesa di futuri sviluppi sulle criticità ancora presenti per l’applicazione della norma, e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Saluti

Resp. Ufficio Tributario                                                        Coordinatore Sindacale
Valentina Nocentini                                                                  Massimiliano Denti