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Estromissione agevolata degli immobili strumentali per imprenditori individuali

manovra-testo-maxiemendamento-legge-di-bilancio-2019-ultime-novita-notizieL’articolo 1, comma 66, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha riproposto l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dal patrimonio dell’imprenditore individuale, dietro versamento di un’imposta sostitutiva. Possono essere estromessi i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, Tuir, posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente i beni immobili:

• Strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

• Strumentali per natura, cioè immobili “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Sono quindi strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Tali immobili possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non sono impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo sono direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

L’opzione per fruire dell’agevolazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2019 ed ha effetto dal 1° gennaio 2019; essa è desumibile dal comportamento concludente dell’imprenditore, fermo restando il perfezionamento dell’opzione con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda la base imponibile dell’imposta sostitutiva, essa è data dalla differenza tra:

• Il valore normale dei beni, determinato o in base al valore di mercato di cui all’articolo 9 Tuir, o in base all’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’articolo 52 D.P.R. 131/1986;

• Il relativo valore fiscalmente riconosciuto, ovvero il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006, nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli immobili occorrerà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non deducibili.

L’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap in misura pari all’8% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene che si intende estromettere.

Tale imposta sostitutiva va versata in due rate: il 60% entro il 2 dicembre 2019, la restante parte entro il 16 giugno 2020 (senza interessi).

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