Credito d’Imposta per le spese bancarie a favore dei gestori carburanti

logo-faibCari amici, in riferimento alla questione del vigente credito d’imposta a favore dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, di cui all’art. 1 commi 924-925Legge n. 205/2017e ss. (Legge di Bilancio 2018), si rende noto che il nuovo Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) -pubblicato su GURI n. 100 del 30-4-2019 –ha stabilito all’art 16 le norme attuative in materia di “Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante”.La norma in oggetto così recita:

“Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente lecommissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.”

Si tratta dunque di una conferma,rispetto a quanto avevamo già indicato in sede diinterpretazione della norma in argomento, tramite apposita nota esplicativa, verso la quale il MEF aveva garantito in più di un’occasione il proprio sostegno.Pertanto, con l’entrata in vigore dell’art. 16 DLn. 34/2019,diventa effettivo il credito d’imposta sulle transazioni bancarie. Si tratta di un risultato politico sindacale di grande rilevanza, impensabile finoa poco tempo fa. Lacaparbietà delle Federazioni deigestori e la giustezzadella causache le ha viste impegnate in una lunga battagliahanno finalmente premiato la lunga insistenza.Si intende che tale norma statale relativa al riconoscimento dei costi sostenuti per l’incasso delle vendite di carburanti,gravati per oltre il 65% da accise edall’IVA, è appena entrato in vigore quale atto avente forza di legge, sebbene debba essere convertita in leggeordinaria entro sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Come già comunicato nelle precedenti note,per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, occorrerà osservare le seguenti istruzioni di spendibilità diffuse a tal fine dalla Agenzia delle entrate, con apposita Risoluzione di cui si riporta un estratto:.. è istituito il seguente codice tributo: “6896”, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.NB: IlCredito d’imposta,pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi delcitato art.1, commi 924 e 925, Legge n. 205/2017 e ss., ovvero così come determinate in relazione al nuovo art. 16 D.L. n. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica), può essere speso già a partire dalla prossima scadenza del 16 maggio 2019 p.v.

E’ appena il caso di ricordareche in sede di prima applicazione il credito va calcolato sui costi bancari per le transazioni con moneta elettronica sostenuti a partire dal 01.07.2018 sino al 31.12 2018,nella misura del 50%,al netto del volume d’affari derivante dalla vendita di merce diversa.Si ritiene infine che sia buona norma conservare l’estratto conto bancario dal quale risulta l’ammontare delle commissioni addebitate al distributore a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

 

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