COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI NON CONFORMI E NORME DI SICUREZZA

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 1/2017, ha risposto a un quesito relativo all’articolo 23, D.Lgs. 81/2008, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 40590/2013, in merito alla legittimità della vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, qualora nel contratto sia prevista la loro messa a norma prima dell’utilizzo da parte dell’acquirente. È stato inoltre chiesto se l’esposizione a fini commerciali di tali oggetti possa costituire in sé una violazione del dettato normativo.

Premesso che le norme vietano la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature, dispositivi e impianti non conformi, e che la giurisprudenza in materia ha affermato che il divieto possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria se la vendita è effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una futura utilizzazione del bene, la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, DPI o impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadano nell’ambito di applicazione della norma citata.

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